Notizie

Disposizioni In Materia Di Split Payment - Art.1 -Comma 629 - Legge 190/2014 - Legge Di Stabilità 2015


Si porta a conoscenza che ai sensi della norma indicata in oggetto, a decorrere dal lO gennaio 2015 "Per le cessioni di beni e per le prestazioni di selVizi effettuate nei confronti ( ..), degli enti pubblici territoriali ( ..), per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai
sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si comunica pertanto che, in relazione alle fatture presentate a questo Ente, relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizio, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente all' Erario da questo Ente. Vi chiediamo, quindi, di apporre in fattura la seguente dicitura: "L'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 63311972."
Sono escluse, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 - ter, D.P.R. 633/1972, i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
In attesa di ricevere tramite un decreto del Mef le più complete indicazioni per la corretta applicazione del nuovo metodo di versamento dell'Iva, si ricorda che lo split payment trova applicazione dal 10 gennaio 2015 e che a decorrere da quella data, pertanto, questo Ente dovrà corrispondere soltanto l'importo imponibile, accantonando l'imposta da versare allo Stato secondo le modalità che saranno indicate nel Decreto Ministeriale (rif. comunicato del MEF n. 7 del 09/01/2015).

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti


Il Servizio del Servizio Finanziario,
Contabile e del Personale

dott.ssa Beatrice Simone

 

Leggi l'avviso

Pubblicato il 20-01-2015, letto 1558 volte

<< Precedente[ Archivio della sezione Notizie ] Successivo >>

URPPrivacyElenco siti TematiciNote Legali

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!